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ANF (assegni nucleo familiare)

(per lavoratori dipendenti)

DAL 1 APRILE 2019 LA DOMANDA DI ANF VA PRESENTATA ALL'INPS PER VIA TELEMATICA
DIRETTAMENTE, TRAMITE PATRONATO O ALTRO INTEMEDIARIO ABILITATO 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il datore di lavoro, sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'INPS per via telematica, deve anticipare mensilmente la quota a carico di tale Istituto, recuperandola dal versamento dei contributi, quindi senza costi a suo carico.
COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
Compongono il nucleo familiare:
  1. il lavoratore o la lavoratrice richiedente;
  2. il coniuge non legalmente effettivamente separato;
  3. la persona convivente unita civilmente; 
  4. i figli ed equiparati minorenni.
Compongono inoltre il nucleo familiare, ma solo a seguito autorizzazione rilasciata dall’INPS su richiesta del/della dipendente:
  • i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati;
  • i figli naturali, propri o del coniuge, riconosciuti dall’altro genitore;
  • i figli del coniuge nati da un precedente matrimonio;
  • i fratelli, le sorelle e/o nipoti collaterali;
  • i nipoti minori a carico del dipendente se nonno o nonna;
  • i familiari residenti all’estero nell’Unione Europea o in altri stati convenzionati;
  • i minori affidati a strutture pubbliche;
  • i maggiorenni invalidi al 100% (per costoro l’autorizzazione INPS occorre solo in mancanza della documentazione sanitaria).
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’INPS
Nei casi particolari sopra indicati l’autorizzazione va richiesta personalmente dal/dalla dipendente, che deve sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità presso la sede INPS competente per la sua residenza.
LAVORATORI STRANIERI
Per i lavoratori stranieri i familiari possono essere considerati solo se residenti in Italia, come da Stato di Famiglia, oppure se residenti in uno Stato che abbia con l’Italia una apposita convenzione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL DATORE DI LAVORO
Oltre all’autorizzazione INPS per i casi particolari sopra citati, il/la dipendente deve consegnare al datore di lavoro la domanda redatta su apposito modulo ANF.42, debitamente sottoscritta.
VALIDITA’ DELLA DOMANDA
La domanda presentata al datore di lavoro dà diritto a ricevere l’assegno dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Un periodo più breve di validità, oltre al caso di assunzione o di cessazione rapporto di lavoro, può essere determinato esclusivamente dall’inserimento di un nuovo familiare (es. nascita di un figlio) oppure dall’uscita di un familiare (es. compimento maggiore età da parte di un figlio).
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE
Per determinare l’entità dell’assegno il/la richiedente deve indicare nella domanda, per tutti i membri del nucleo familiare, il reddito conseguito nell’anno precedente al periodo di riferimento (esempio: reddito 2012 per il periodo 01/07/2013 – 30/06/2014).
Per le tipologie particolari di reddito occorre attenersi alle precisazioni fornite dall’INPS, che comunque escludono dal computo il Trattamento di Fine Rapporto percepito.
LIMITE MINIMO DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO
Una condizione essenziale per avere diritto all’assegno è che dell’intero reddito conseguito dai membri del nucleo familiare almeno il 70% sia costituito da reddito derivante da lavoro dipendente, da collaborazioni coordinate e continuative, da pensione o da altra prestazione previdenziale.
Se non vi fosse in assoluto reddito, cioè il reddito fosse uguale a zero, spetterebbe comunque l’assegno.
VARIAZIONI DEL REDDITO NEL PERIODO DI PERCEZIONE DELL’ASSEGNO
Tenuto conto che si fa riferimento al reddito conseguito nell’anno precedente, non hanno alcuna conseguenza le variazioni di reddito successive.
Ad esempio: il dipendente continuerà a percepire l’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo anche se la moglie, disoccupata, dovesse iniziare a lavorare.
DOMANDA DI ASSEGNI ARRETRATI
Il/la dipendente può richiedere gli assegni arretrati, per il periodo di lavoro prestato nell’azienda, limitatamente agli ultimi 5 anni. 
RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
In caso di mancata richiesta dell’assegno nessuna responsabilità può essere addossata al datore di lavoro, perché costui non può conoscere la composizione del nucleo familiare del/della dipendente, i redditi percepiti da ciascun componente di tale nucleo né può escludere che l’assegno venga percepito dal coniuge della persona alle sue dipendenze.  
Il datore di lavoro ha solo l’obbligo, una volta ricevuta la domanda e la relativa documentazione, di anticipare l’assegno per conto dell’INPS nella misura spettante.
QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO
L’importo dell’assegno viene determinato raffrontando il numero attuale dei componenti ed il reddito conseguito dagli stessi nell’anno precedente con le tabelle determinate entro il 1 luglio di ogni anno.
Tali tabelle risultano più favorevoli per i nuclei comprendenti familiari inabili o figli con un solo genitore.

 

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