Maternità dipendente | MIOSTIPENDIO
Home » Maternità dipendente

Maternità dipendente

VISITE PRENATALI

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi non possano essere eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro.
I permessi sono a carico del datore di lavoro, al quale le lavoratrici devono presentare apposita istanza e, successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO

La dipendente in gravidanza è obbligata ad astenersi dal lavoro nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
Qualora il parto avvenisse in anticipo rispetto alla data prevista, l’astensione dovrà comunque durare cinque mesi.
Esempio:
D. presunta parto   Inizio astensione    Data parto   Fine astensione
 15 luglio                      15 maggio             15 luglio           15 ottobre
 15 luglio                      15 maggio             20 luglio           20 ottobre
 15 luglio                      15 maggio             10 luglio           15 ottobre

DOCUMENTAZIONE PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Entro il settimo mese di gravidanza la lavoratrice deve presentare all'INPS, per via telematica, la domanda di astensione dal lavoro.
Copia della domanda dovrà poi essere spedita alla sede INPS competente insieme al certificato medico recante la data presunta di parto. 
Una copia della domanda dovrà anche essere consegnata al datore di lavoro. 
Entro 30 giorni dalla data del parto la lavoratrice dovrà inoltre consegnare al datore di lavoro il certificato di nascita del figlio o una dichiarazione sostitutiva.

ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO

La lavoratrice, portando il relativo certificato medico alla ASL di competenza, può chiedere l’anticipazione dell’astensione obbligatoria dal lavoro quando gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose possono essere aggravate dallo stato di gravidanza.
L'anticipazione del periodo di maternità obbligatoria può essere richiesta anche dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro quando:
a)    le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
b)     la lavoratrice svolge lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni.

FLESSIBILITA’ DEL PERIODO OBBLIGATORIO

La lavoratrice può spostare la fruizione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro nel mese antecedente la data presunta di parto e nei 4 mesi successivi alla data del parto presentando una apposita domanda all’INPS, corredata con un certificato del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che attesti la mancanza di rischi per la salute sua e del nascituro.
La lavoratrice deve inoltre portare all’INPS:
·     un certificato analogo rilasciato dal medico competente in materia di Sicurezza sul Lavoro se le mansioni svolte rientrano tra quelle contemplate nell’art. 16 del Dgsl. n. 626 del 19/09/1994,
oppure
·      una dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata.

ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO

A sua discrezione la lavoratrice, dopo il periodo di astensione obbligatoria e nei primi otto anni di vita del bambino, può rimanere assente dal lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi, anche frazionati.
Ad esempio può fruire di un periodo di astensione di 2 mesi, riprendere il lavoro e poi fruire di un ulteriore periodo non superiore a 4 mesi. 
Il periodo viene esteso a 10 mesi in mancanza dell’altro genitore, quando ad esempio il padre del bambino è deceduto oppure non lo ha riconosciuto.  

DOCUMENTAZIONE PER ASTENSIONE FACOLTATIVA

Per fruire del periodo di astensione facoltativa dal lavoro la lavoratrice deve preventivamente presentare all'INPS apposita domanda per via telematica.
Deve inoltre informarne il datore di lavoro nei termini previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro o, se non previsti, almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo.

INDENNITA' NEL PERIODO OBBLIGATORIO

Durante il periodo di assenza obbligatoria il datore di lavoro deve anticipare mensilmente una indennità a carico INPS recuperandola dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico).
Tale indennità è pari all’80% della retribuzione corrisposta nel mese precedente l’inizio del periodo di assenza, maggiorata dei ratei di 13ma e di eventuale 14ma.
Quasi tutti i Contratti Nazionali di Lavoro prevedono inoltre una integrazione a suo carico, generalmente per il restante 20%.

INDENNITA' NEL PERIODO FACOLTATIVO

Durante il periodo di assenza facoltativa il datore di lavoro deve anticipare mensilmente una indennità a carico INPS recuperandola dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico).
Tale indennità, nei primi tre anni di vita del bambino, è pari al 30% dell’ultima retribuzione percepita, senza però la maggiorazione per ratei di 13ma o 14ma.
Se il congedo è fruito nei successivi 5 anni l’indennità spetta solo se il reddito della lavoratrice è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Quasi tutti i Contratti Nazionali di Lavoro non prevedono alcuna integrazione a carico del datore di lavoro.

MATURAZIONE RATEI DURANTE LA MATERNITA’

Durante il periodo di assenza obbligatoria maturano il Trattamento di Fine Rapporto, la 13ma e le Ferie.
Durante il periodo di assenza facoltativa matura solamente il Trattamento di Fine Rapporto.

PERMESSI PER ALLATTAMENTO

Fino ad un anno di vita del bambino e per i soli giorni di effettiva presenza al lavoro la dipendente ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero per allattamento, ridotte ad 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere.
In caso di parto plurimo i riposi spettano in misura doppia.
Per le relative ore di assenza il datore di lavoro deve anticipare mensilmente una indennità a carico INPS pari alla mancata retribuzione, recuperandola dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico).
Le ore di allattamento sono compatibili con la prestazione di lavoro straordinario nella stessa giornata.

PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO

Ambedue i genitori, purché non contemporaneamente, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per malattia del figlio:
  • senza limiti di tempo nei primi 3 anni di vita del bambino;
  • nei limiti di 5 giorni lavorativi all’anno, nei successivi 5 anni di vita del bambino.
Per esercitare questo diritto è necessario trasmettere al datore di lavoro un certificato di malattia del bambino e una dichiarazione circa la non fruizione del permesso nello stesso periodo da parte dell’altro genitore.
I permessi in questione non sono retribuiti ma costituiscono comunque retribuzione utile per il Trattamento di Fine Rapporto e per i contributi figurativi ai fini pensionistici.   

Documenti dal 2019

Documenti dal 2019 - MIOSTIPENDIO

Documenti fino al 2018

Documenti fino al 2018 - MIOSTIPENDIO