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INPS dei collaboratori

CONTRIBUTI IN MISURA INTERA
Dal 1 gennaio 2009 l’azienda committente deve versare all’INPS i contributi in misura pari al  25,72% del compenso erogato al collaboratore, a progetto o meno.
Un terzo dell’importo viene trattenuto al collaboratore detraendolo dal compenso al momento del suo pagamento.  
CONTRIBUTI IN MISURA RIDOTTA
L’aliquota del 25,72% si riduce al 17,00%, sempre per un terzo a carico del collaboratore, se costui risulta titolare di pensione diretta o di reversibilità oppure se già versa contributi obbligatori in quanto dipendente o comunque iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (gestione commercianti, artigiani, coltivatori diretti, casse di previdenza professionali ecc.).
IMPONIBILE MASSIMALE ANNUO
Il compenso sul quale sono dovuti i contributi non deve eccedere un limite annuo (euro 91.507 per l’anno 2009).
Conseguentemente il collaboratore che intrattenesse nell’anno più rapporti deve verificare che il totale dei compensi erogati dai vari committenti non superi tale limite, dandone notizia in caso contrario ai committenti stessi per evitare, da parte loro e da parte sua, il versamento a vuoto di contributi.    
DENUNCIA E VERSAMENTO MENSILE
Mensilmente il committente deve versare i contributi tramite il modello F24 e deve darne comunicazione all’INPS per via telematica tramite il modello EMENS.
CRITERIO DI CASSA
A differenza del lavoro dipendente, per i contributi dei collaboratori si applica il criterio di cassa, per cui, indipendentemente dal periodo di maturazione del compenso, il versamento e la denuncia all’INPS vanno effettuati nel mese successivo a quello di pagamento del compenso stesso.
ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
A differenza del lavoro dipendente, l’INPS riconosce ai fini pensionistici i contributi de collaboratori solo se sono stati effettivamente versati, anche se risultano denunciati tramite il modello EMENS.
CONTROLLO DELLE DENUNCIE MENSILI
Il collaboratore può controllare per via telematica il suo estratto conto contributivo e quindi l’aggiornamento delle denuncie mensili in suo favore utilizzando un codice pin, che può richiedere tramite l’indirizzo INPS nella sezione INDIRIZZI UTILI di questo sito.
Ottenuto il codice pin, in qualsiasi momento può visualizzare la sua posizione pensionistica accedendo al sito INPS.IT, quindi nella sezione SERVIZI ON LINE e infine nello spazio SERVIZI AL CITTADINO.
Considerato che le denuncie telematiche vengono effettuate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e che non vengono riversate negli archivi INPS in tempo reale, è consigliabile attendere 3 mesi prima di segnalare all’azienda il mancato reperimento dei dati di un determinato mese.    
ISCRIZIONE ALL’INPS
In occasione dell’instaurazione di una nuova collaborazione, il lavoratore deve darne comunicazione all’INPS e può farlo anche telefonicamente, al numero gratuito 803.164, oppure  per via telematica, tramite l’indirizzo www.inps.it, nella sezione SERVIZI ON LINE, con la scelta lavoratori parasubordinati:iscrizione.
La mancata o ritardata iscrizione non è sanzionata e non comporta conseguenze ai fini della pensione, considerato che i contributi versati vengono accreditati in base al codice fiscale.
Solo in caso di richiesta da parte del collaboratore di prestazioni diverse, come ad esempio l’indennità per malattia o per maternità o gli assegni per nucleo familiare, l’INPS richiede la denuncia del rapporto di collaborazione, che comunque può essere effettuata al momento della richiesta senza alcuna conseguenza.   

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